Art. 3.
(Iscrizione nei registri).

      1. Chiunque svolge professionalmente le attività di relazione istituzionale di cui all'articolo 2 deve chiedere l'iscrizione in appositi registri pubblici, istituiti presso gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
      2. Ciascun Ufficio di Presidenza di cui al comma 1, nell'ambito delle proprie competenze, stabilisce i presupposti e le modalità di iscrizione nel registro, il contenuto, la tenuta e la disciplina di ogni altro profilo relativo ai registri di cui al medesimo comma 1, nonché le sanzioni applicabili in caso di violazione dell'obbligo di iscrizione e di ogni altra disposizione.